Con sentenza n. 1485 del 18.10.2021 la I Sezione del TAR Lecce, Pres. Antonio Pasca, Est. Maria Luisa Rotondano, ha accolto il ricorso di uno stabilimento balneare di Gallipoli, difeso dagli Avv.ti Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, proposto avverso un atto con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di proprietà privata sulla quale sono state realizzate le strutture dello stabilimento balneare e, inoltre, aveva irrogato una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.
In particolare, il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita dell’area poiché il titolare del lido non aveva smontato le strutture nel periodo invernale.
Diversamente, il Tribunale salentino ha affermato che il titolare di un permesso di costruire contente la prescrizione dello smontaggio delle strutture durante il periodo invernale, qualora le opere non vengano rimosse a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione, non può essere destinatario di un provvedimento con il quale il Comune acquisisce gratuitamente al proprio patrimonio l’area sulla quale sono ubicate, in quanto, in tali casi, non si è in presenza delle ipotesi contemplate dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia.
Nello specifico, il Tar Lecce, aderendo alle tesi degli Avvocati Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti, ha statuito che “essendo le opere edilizie amovibili (e “ripetibili”) in questione assistite da titolo edilizio unico/permanente (quindi, vigente e non già “a termine”), con la previsione (solo) di modalità di esercizio/prescrizione periodica di smontaggio (c.d. “stagionalità”, senza menzione alcuna di scadenza del titolo edilizio), non è configurabile, in caso di inadempimento di questa specifica prescrizione, la sanzione automatica (e, peraltro, definitiva) dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, non
rientrandosi nello specifico e circoscritto ambito di operatività dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (“Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”), a fronte, per contro, di un’ingiunzione di ripristino/smontaggio delle ridette opere edilizie stagionali amovibili, ontologicamente “a termine” (considerata, appunto, la indiscussa previsione/possibilità di ripristino in coincidenza con l’inizio di ogni stagione balneare).
L’incongruenza è vieppiù evidente laddove l’atto contestato risulti adottato in un momento in cui la struttura può restare installata (come, appunto, nel caso di specie, in cui l’ordinanza gravata è stata emanata il 23 aprile 2020, nel corso della stagione balneare 2020)”.
La pronuncia riveste particolare interesse sia poiché il ricorrente potrà continuare nei prossimi anni a svolgere la propria attività – essendo stato annullato dal Tar anche il rigetto della Scia di apertura dello stabilimento balneare – sia perché l’imprenditore ha ottenuto anche l’annullamento della sanzione di € 20.000,00, infine perché costituisce un importante precedente in quanto chiarisce che, per coloro non hanno ottemperato all’obbligo di smontaggio, non vi è il rischio di perdere la proprietà dell’area dove insiste il bene.