Tar Toscana: “le concessioni balneari ante 2010 non sono soggette a gara, ripristinato il 2033”

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Con la sentenza 431/2025 pubblicata oggi, il Tar Toscana ha chiarito che il diritto comunitario non impone agli Stati membri di applicare retroattivamente la Direttiva Servizi su concessioni rilasciate prima della sua trasposizione.

La società concessionaria era titolare di un atto formale rilasciato nel 2018 con scadenza fissata al 2037. Inoltre risultava titolare di altre concessioni, tutte rilasciate prima del 2009.

Nel contesto di un progetto per la realizzazione di una piscina, la società ha richiesto l’accorpamento delle concessioni pre-2009 a quella principale. Il Comune ha approvato l’accorpamento, ma ha ridotto la durata di tutte le concessioni al 31 dicembre 2023, sostenendo di dover applicare i principi della Direttiva Bolkestein e della sentenza Plenaria del Consiglio di Stato.

Il ricorso: concessioni valide fino al 2033 e al 2037

La società ha impugnato la decisione comunale, basando il proprio ricorso su due punti fondamentali:

L’atto formale del 2018 era stato rilasciato attraverso una procedura di evidenza pubblica e non costituiva una proroga automatica, quindi la sua scadenza al 2037 era legittima.

Le altre concessioni, essendo state rilasciate prima del 2009, dovevano rimanere valide fino al 2033 (nel caso la scadenza al 2037 non fosse stata considerata valida), secondo la legge Centinaio, che ha escluso queste concessioni dall’applicazione della Bolkestein e ne ha prorogato la durata.

La riduzione della durata al 2023 non aveva alcun fondamento giuridico, perché non esiste alcuna norma, regolamento o sentenza che giustifichi tale scadenza anticipata.

La decisione del TAR: riduzione illegittima, concessioni confermate

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima la riduzione delle concessioni al 2023 e affermando che:

🔹 L’atto formale del 2018 costituisce un titolo nuovo e non una semplice proroga, quindi la sua scadenza al 2037 è valida.

🔹 Le concessioni rilasciate prima del 2009 non devono essere rimesse a gara e rimangono valide fino al 2033, come stabilito dalla legge Centinaio.

🔹 Il Comune non poteva ridurre la durata delle concessioni al 2023, poiché tale scadenza non ha alcun fondamento normativo e viola il principio di legittimo affidamento del concessionario.

In sintesi, anche se il Comune avesse ritenuto non valida la scadenza del 2037 per l’atto formale, avrebbe comunque dovuto riconoscere la scadenza del 2033 per le concessioni ante-2009, senza possibilità di ridurle al 2023.

Le basi giuridiche della sentenza

  1. Le concessioni ante-2009 sono fuori dalla Bolkestein
    La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che“…il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione (28/12/2009) della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI , 24.9.1998, Togel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione/Francia, C-337/98 (Così Consiglio , Sez. VI 13 gennaio 2022 n.229)”.
  2. Illegittima la scadenza al 2023
    Il tribunale ha ribadito che il termine del 31 dicembre 2023 non ha alcun fondamento normativo e non può essere imposto agli attuali concessionari.
  3. Validità fino al 2033 confermata
    L’art. 1, commi 682 e 683 della legge 145/2018 prevede chiaramente che le concessioni balneari scadono il 31 dicembre 2033. Questa norma resta valida per i titoli rilasciati prima del 2009.

Un precedente importante

Nella sentenza del 13 gennaio 2022 n.229/2022 il Consiglio di Stato (Pres.Volpe lo stesso presente ai recenti Stati Generali del Turismo organizzato da Sib Confcomemrcio), al punto 6.7 aveva precisato, richiamando alla sentenza Togel della Corte di giustizia, che le concessioni demaniali marittime iniziate prima del 28.12.2009 non entrano nel campo di applicazione della Direttiva servizi (profilo tra l’altro non esaminato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato): «Oltretutto il rapporto concessorio s’è costituito in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione (d.28 dicembre 2009) della Direttiva Servizi 2006/123/CE, ed anche il rinnovo di cui alla concessione n. 1/2007 è stato disposto anteriormente a detto termine Da cui l’inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa.

Occorre ricordare che sulla questione dell’applicabilità della Bolkestein alle concessioni rilasciate prima del termine di trasposizione della direttiva (28/12/2009), è pendente il rinvio pregiudiziale del giudice di Pace di Rimini, su ricorso proposto da alcuni concessionari riminesi guidati da Gabriele Boldrini e rappresentati dagli avvocati Enzo De Michele e Gabriella Guida. La Corte di Giustizia dovrà inoltre risolvere altri importanti “quesiti” che dovrebbero probabilmente mettere una volta per tutte la parola fine all’annosa questione balneare.

Scarica la sentenza del Tar Toscana

Questo articolo ha 2 commenti

  1. Micheli Giancarlo

    Finalmente una sentenza a favore!

  2. Renzo Sciavilla

    👍👏👏👏 SUPER COMPLIMENTI all’Avv. Vincenzo De Michele “sponsorizzato” da Giuseppe Ricci Presidente ITB Italia, complimenti a entrambi.
    Ora dobbiamo sperare che non vi siano altri INCIUCI.

    Sarebbe davvero “il colmo” se il Governo di Giorgia Meloni non rispettasse questa sentenza del TAR TOSCANA, assolutamente GIUSTA.

    NO BOLCKSTEIN per le concessioni ante 2010

    SÌ GARE dopo il 2033 per le concessioni post 2010

    SÌ BOLCKSTEIN per le nuove concessioni.

    RISPETTANDO così facendo, gli impegni e le norme che lo Stato italiano ha assunto con le imprese balneari; INIZIANDO nello stesso tempo, una proficua collaborazione tra giustizia e politica, fondamentale per il benessere del nostro popolo.

    SALVINI, MELONI (ma anche CDS e non solo!), ogni diversa decisione, sarà una CATASTROFE, senza se e senza ma!

    Inoltre, sarebbe bene osservare quanto segue:

    https://www.facebook.com/share/p/19gdKQJHBj/?mibextid=wwXIfr

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